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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 119
Di Fusco Francesco - 2009-08-18
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonche', nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale e' stata disciplinata l'attribuzione della autonomia didattica e amministrativa alle istituzioni scolastiche;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi 411 e 412, per effetto dei quali la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella determinata per l'anno scolastico 2007/2008 con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ragione di 1000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011;

Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 2008 relativo ai criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2007-2008;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97 relativo alla determinazione degli organici del personale ATA del comparto scuola e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2008-2009;

Visti il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 aprile 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche 1.

Il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed e' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico di interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. 2. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 e' definita a livello nazionale in base ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C. 3. Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da realizzare complessivamente le riduzioni di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 64, commi 2, 3 e 4 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
(omissis).».
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Per il testo dell'art. 64, commi 2, 3, e 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda la nota al
titolo.
- Il testo dei commi 411 e 412 dell'art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), e' il seguente:
«Art. 2. - (Omissis).
411. Per una maggiore qualificazione dei servizi
scolastici, da realizzare anche attraverso misure di
carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per
l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei
corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 26 giugno 2000, n. 234, e' subordinata alla
valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani
di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di
ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli
istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso
tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle
classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;
d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1,
comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010,
e la riconversione del suddetto personale e' attuata anche
prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio
richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi
di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
cui e' obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai
sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche'
quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411,
lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate
come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897
milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010
ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine
di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411,
lettere da a) a d), si applica la procedura prevista
dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.».
- Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», cosi' recita:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato
al personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20
la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta
di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte
previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'
e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo,
d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma
5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».
- Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 201 del 10 agosto 2000, si vedano le
note all'art. 7.
- Il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3
recante «Criteri e parametri per la determinazione degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative, per
l'anno scolastico 2007/2008» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 aprile 2008, n. 91 - serie generale.
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 40, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica»:
«Art. 40 (Personale della scuola). - (Omissis).
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di
gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni
scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e
gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla
prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle
stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa
riduzione della dotazione organica di istituto, approvata
dal provveditore agli studi sulla base di criteri
predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di
soprannumero del personale, in misura tale da consentire
economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio. In sede di contrattazione
decentrata a livello provinciale sono ridefinite le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale
ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
(Omissis)».
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n.
201 del 10 agosto 2000 reca: «Definizione organici e
consistenza dotazioni provinciali personale comparto scuola
- anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001».
- Il testo del decreto interministeriale 21 novembre
2008, n. 97, concernente «Disposizioni concernenti la
determinazione degli organici del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario del comparto scuola e la consistenza
della dotazione organica per l'anno scolastico 2008-2009»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 33 del 10 febbraio 2009.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 64, del citato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, si veda la nota al titolo.
- Per il testo dei commi 411 e 412 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note alle
premesse.



Art. 2. Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto 1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale e' ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificita' degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarita' strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversita' conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresi', in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per «dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all'ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa. 3. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalita' di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresi', delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. 4. Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica. 5. Il dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da assicurare altresi', nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 e' assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed e' utilizzata, essenzialmente per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessita'. 6. Le disposizioni del presente articolo, al fine di garantire la continuita' del servizio, restano efficaci fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.





Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 23 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si
vedano le note alle premesse.


Art. 3.

Efficacia ed efficienza dei servizi 1.

Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l'espletamento di compiti ed attivita' di interesse comune. Le relative modalita' organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni. 2. L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, puo' riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo. 3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, puo' disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarieta' rispetto all'organico di istituto. 4. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attivita' di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attivita' di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attivita' di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.





Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante «Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche» e' il seguente:
«Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita'
coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo
prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato,
oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
collegio dei docenti delle singole scuole interessate per
la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano
al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie
messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni;
l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole,
ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne
copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con universita' statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, piu' scuole, enti, associazioni del
Documenti allegati:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 119.pdf

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